Art. 10 Decreto Crescita: strumenti operativi per le imprese

mercoledì 31 luglio 2019
L'art. 10 del Decreto Legge 34/2019 c.d. “Decreto Crescita” (convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58) prevede:

- che per gli interventi di efficienza energetica, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.

- la facoltà di retrocedere ai propri fornitori il credito fiscale conseguito nel rapporto con un cliente che ne ha diritto per aver acquistato prodotti che godono delle detrazioni fiscali previste

Con riferimento al primo punto, consapevoli del fatto che questa opzione potrebbe avere conseguenze devastanti per la struttura economica e finanziaria di tutte le aziende della filiera, riteniamo indispensabile informare le aziende di produzione e commercializzazione di prodotti che potrebbero rientrare in questo ambito e trasmettere loro alcuni strumenti per informare correttamente il cliente consumatore e per tutelarsi da eventuali richieste post sottoscrizione del contratto.

A tal fine vi mettiamo a disposizione:

un depliant di informazione al cliente, nel quale si spiega in modo semplice e chiaro perché NON si intende aderire allo “sconto in fattura”

un testo di informazione al cliente, da inserire in preventivo e/o contratto di fornitura, già sottoposto alle necessarie verifiche legali

Con riferimento al secondo punto precisiamo fin d'ora che Galimberti Ferramenta s.n.c. non accetterà alcuna cessione di crediti fiscali non avendo certezza, poi, di disporre di voci e imposte da compensare.
Pertanto, tutti i rapporti commerciali di Galimberti Ferramenta s.n.c. con la propria clientela saranno regolati come vincolati alla inapplicabilità di tale retrocessione.


COSA DICE IL DECRETO

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore.

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